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Bonus sociale per disagio fisico

Beneficiari

Possono ottenere il bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici intestatari della fornitura di energia elettrica presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali (individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011) necessarie per il mantenimento in vita.

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (elettrico – gas), qualora ne ricorrano i requisiti di ammissibilità.

Come richiedere il bonus per disagio fisico

Al momento non è prevista l’erogazione automatica per il bonus per disagio fisico, pertanto, per ottenere tale bonus, il cliente che possegga i requisiti deve presentare l’apposita domanda presso il Comune di residenza o presso un altro entro designato dal comune (CAF abilitati).

I documenti necessari per presentare la domanda sono:

  • certificato ASL che attesti la situazione di grave condizione di salute, la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero, l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
  • documento d’identità e codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  • modulo B compilato (reperibile su modulo B);
  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia);
  • potenza impegnata o disponibile della fornitura;
  • numero di telefono sempre raggiungibile in modo che il distributore possa contattare il cliente interessato in caso di procedure di distacco programmato (queste utenze sono infatti identificate come non disalimentabili).

L’impresa di distribuzione, una volta effettuate le verifiche di competenza, applica la componente del bonus per disagio fisico a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune tramite SGate.

Condizioni per l’ammissione al bonus per disagio fisico

Affinché il bonus per disagio fisico venga riconosciuto, devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • per ogni persona che versa in gravi condizioni di salute è prevista la compensazione per un solo punto di prelievo;
  • la localizzazione delle apparecchiature elettromedicali deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale è richiesto il bonus per disagio fisico;
  • il richiedente il bonus deve essere l’intestatario del contratto di fornitura;
  • la tipologia delle apparecchiature elettromedicali deve essere quella di cui al Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011;
  • la certificazione dell’ASL deve indicare l’intensità di utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale (in assenza di tale indicazione, viene automaticamente assegnata da SGAte l’intensità di utilizzo minima

Valore ed Erogazione

Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli, in base (i) alla potenza contrattuale, (ii) alle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e (iii) al tempo giornaliero di utilizzo.

Ogni anno sul sito dell’ARERA (LINK) vengono pubblicati i valori validi per l’anno in corso.

L'importo del bonus, non viene erogato in un’unica soluzione, ma viene accreditato in maniera dilazionata per 12 mesi direttamente sulla fattura di energia elettrica, sotto forma di sconto sulla bolletta stessa.

=> L’erogazione del bonus ha durata indeterminata fino al cessato utilizzo delle apparecchiature elettromedicali. Non è necessario rinnovare annualmente la richiesta, tuttavia in caso di cessato uso delle apparecchiature il cliente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al venditore.

Variazione delle condizioni necessarie per ottenere il bonus sociale

  • Switching (cambio fornitore): in caso di cambio del fornitore è comunque garantita la continuità di erogazione del bonus per disagio fisico da parte del nuovo fornitore.
  • Voltura: in caso di voltura della fornitura prima a nome del soggetto disagiato titolare del bonus fisico, la compensazione prosegue in continuità.
  • Cessazione dell’uso delle apparecchiature elettromedicali: in questo caso l’agevolazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta notifica al distributore da parte del fornitore.
  • Variazione della localizzazione, della tipologia o dell’intensità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali: qualora queste variazioni possano dar luogo ad una diversa compensazione, l’impresa di distribuzione, una volta effettuate le verifiche di competenza, applica la componente del bonus per disagio fisico a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle nuove informazioni.

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