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PRESCRIZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), art. 1 commi 4-10;

  • Delibera ARERA 97/2018/R/com
  • Delibera ARERA 264/2018/R/com
  • Delibera ARERA 569/2018/R/com
  • Delibera ARERA 603/2021/R/com

OGGETTO DELLA PRESCRIZIONE

Oggetto della prescrizione sono gli importi relativi a ricalcoli/conguagli di consumi riferiti ad un periodo superiore ai 24 mesi, contenuti in bollette di energia elettrica e/o gas naturale con data di scadenza successiva:

  • Energia Elettrica → 1° marzo 2018;
  • Gas Naturale → 1° gennaio 2019.

SOGGETTI DELLA PRESCRIZIONE

I Clienti finali che possono eccepire la prescrizione biennale sono:

Energia Elettrica:

  1. punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare:
  2. applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;
  3. applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all’alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici e le applicazioni in locali annessi o pertinenti all’abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l’utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
  4. punti di prelievo in bassa tensione:
  5. da cui è prelevata energia elettrica per alimentare pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e per alimentare ricariche private dei veicoli elettrici, quando l’alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle applicazioni di cui alla precedente lettera a);
  6. per gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a), al precedente punto i);

Gas naturale:

  1. punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico, che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti e il titolare del punto sia una persona fisica;
  2. punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio e il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
  3. punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico di una struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;
  4. punto di riconsegna per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a), b) e c) precedenti.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione:

  • i clienti finali multisito qualora abbiano anche solo un punto non connesso in bassa tensione o abbiano consumi annui superiori a 200.000 Smc;
  • le forniture per le P.A.

LEGGE DI BILANCIO 2018

L’articolo 1, commi 4-10 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) stabilisce che il diritto al corrispettivo si prescrive in 2 anni (c.d. prescrizione breve), pertanto qualora il venditore emetta una fattura che contenga conguagli di consumi riferiti ad un periodo maggiore di due anni, il cliente finale ha diritto ad eccepire la prescrizione e pertanto non pagare gli importi oggetto di prescrizione.

La Legge di Bilancio 2018, prevede, altresì, che in caso di emissione di bollette a debito nei riguardi del cliente, per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato – AGCM abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo (violazioni in merito alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dal venditore), il cliente stesso che abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’ARERA (deliberazione 413/20136/R/com), ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta del venditore, che comunque ha l’obbligo di comunicare al cliente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti.

Qualora, all’esito della verifica del procedimento dell’AGCM, si accertasse l’indebito conguaglio, il cliente ha diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati.

N.B. Il cliente non ha diritto ad eccepire la prescrizione nel caso in cui si accerti che la mancata/erronea rilevazione dei consumi derivi da responsabilità accertata del cliente stesso.

DELIBERA 97/2018/R/com

Nel caso di emissione di bollette di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo 2018, contenenti ricalcoli/conguagli di consumi effettuati oltre i 24 mesi, il cliente potrà eccepire la prescrizione biennale e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.

Il venditore è tenuto ad informare il cliente della possibilità di eccepire la prescrizione contestualmente all'emissione della fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’AGCM abbia aperto un procedimento nei confronti di quest'ultimo; il cliente, inoltre, avrà diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento AGCM si concluda con l'accertamento di una violazione.

La deliberazione individua il decorso del termine per la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, così come previsto nella Delibera ARERA 463/2016/R/com - TIF.

Nel caso in cui il cliente non eccepisca la prescrizione nei termini e non provveda nemmeno a pagare gli importi fatturati, il venditore ha comunque facoltà di agire mediante gli ordinari rimedi normativi e regolatori a tutela del proprio credito.

DELIBERA 569/2018/R/com

A partire dal 1° gennaio 2019 anche per le bollette del gas naturale, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.

Il venditore è tenuto ad emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni, o in alternativa, deve evidenziare in maniera chiara e comprensibile tali importi presenti nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni. Il venditore è altresì tenuto ad informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare.

Gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di addebito.

Nel caso di presunta responsabilità del ritardo di fatturazione di consumi risalenti a più di due anni attribuibile al cliente, invece, il venditore dovrà indicare nella bolletta l'ammontare degli importi relativi a tali consumi - che devono essere pagati -, nonché i motivi della presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale reclamo al venditore. Qualora il venditore rinunciasse autonomamente ai crediti prescrittibili, dovrà unicamente fornirne adeguata informativa al cliente.

DELIBERA 603/2021/R/com

Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione, il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni.

A tal fine il venditore può, in alternativa, emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni, oppure dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.

Il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:

  1. l’informativa che la fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che, alternativamente:
    1. possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019); o
    2. per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) (in questo caso è necessario indicare anche la motivazione, tenuto conto di quanto comunicato dal distributore ed un sezione indicante i recapiti utili per l’invio di un eventuale reclamo da parte del cliente); o
    3. che potrebbero non essere pagati, in applicazione della prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), se non sussistono cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento (in questo caso il venditore dà tempestiva comunicazione dell’eccezione di prescrizione al distributore, il quale entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, fornisce al venditore le informazioni di sua competenza relative alla ricorrenza di documentate circostanze ostative all’accoglimento della eccezione di prescrizione del cliente finale; nel caso in cui il distributore non fornisca il suddetto riscontro nei tempi e termini indicati si ritiene non sussistano cause ostative alla eccezione di prescrizione);
  2. l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione;
  3. una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione; tale format deve essere inoltre disponibile nel sito internet del venditore, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici;
  4. l’indicazione di un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dal cliente finale con cui quest’ultima intenda eccepire la prescrizione.

Gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal cliente finale relativamente alle bollette di periodo e di chiusura.

È fatta salva la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione. In tal caso il venditore è tenuto a fornirne puntuale informazione al cliente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.

(fonte sito e delibere ARERA)

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