Se vuole provvedere al pagamento della fattura, è possibile effettuare il relativo versamento mediante bonifico bancario ai seguenti conti, inserendo nella causale del bonifico il numero della
fattura da pagare (qualora il pagamento sia riferito a più fatture, inserisca il codice cliente indicato nella parte superiore della prima pagina della fattura):
Beneficiario: Audax Energia S.r.l.
Istituto bancario IBAN
Intesa SanPaolo IT55P0306909400100000012186
Intesa SanPaolo IT07E0306909400100000007311
Unicredit Banca IT57B0200805364000101262954
Poste Italiane IT61H0760101000000008890836
Fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto, in caso di mancato o ritardato pagamento - anche parziale - delle fatture, Audax addebiterà per i primi 7 giorni di ritardo, gli interessi legali secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Sin dall’8° giorno addebiterà, invece, gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), aumentato di 3,5 punti percentuali (per i clienti che rivestono la qualifica di consumatore) o di 4,5 punti percentuali (per i clienti che non rivestono la qualifica di consumatore), per ogni giorno di ritardato pagamento.
In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del Contratto, successivamente alla scadenza della fattura,
Audax ha facoltà, trascorsi 5 giorni dalla scadenza della fattura, di attivare le procedure previste in caso di morosità da parte del Cliente. Nello specifico,
Audax è tenuta a costituire in mora il Cliente, con riferimento a tutte le fatture non pagate, mediante l’invio di una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o
PEC (di seguito, anche “lettera di messa in mora”), ai sensi della Legge 160/2019, della dell'Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e ss.mm.ii. –TIMOE - e/o dell’Allegato
A alla deliberazione ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii –TIMG-).
In seguito all’invio della predetta lettera di messa in mora, il Cliente dovrà comunicare ad Audax l’eventuale avvenuto pagamento, mediante l’invio - tramite fax o all’indirizzo e-mail
indicato nella lettera di messa in mora- della copia della ricevuta del versamento effettuato. Diversamente, trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo
indicato nella lettera di messa in mora, qualora la morosità superi l’ammontare del deposito cauzionale, eventualmente costituito o comunque un ammontare equivalente all’importo medio
stimato di un ciclo di fatturazione, Audax, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa applicabile, potrà richiedere al Distributore
la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente se disalimentabile, entro in termine non inferiore a 40 (quaranta)
giorni solari dalla data di notifica della lettera di messa.
Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione
della fornitura di energia elettrica, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, e per un periodo di 15 giorni. La suddetta richiesta di
sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, non potrà in ogni caso essere effettuata prima del decorso del termine di 25 giorni solari dalla data di notifica della
comunicazione di costituzione in mora. In caso di perdurante mancato pagamento verrà effettuata la sospensione della fornitura da parte del Distributore locale competente.
Con riferimento alla fornitura di energia elettrica in media e/o Alta Tensione e/o gas naturale in costanza di mora, Audax potrà richiedere all’impresa distributrice la richiesta di sospensione
trascorsi 40 giorni solari dalla data di notifica lettera di messa in mora.
Una volta sospesa, o se del caso interrotta la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Contratto di fornitura sarà risolto nel rispetto delle disposizioni di cui
al Contratto di fornitura e alla normativa di settore.
In ogni caso il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre alle somme dovute e agli interessi moratori al saggio sopra indicato, anche al pagamento del corrispettivo per la sospensione,
la chiusura, l’interruzione, la cessazione e/o il ripristino della fornitura stabilito dal Distributore competente per zona - per la disattivazione e la riattivazione di un punto di prelievo
di energia elettrica o per la riduzione di potenza a seguito di morosità, di cui al comma 5.6 del TIMOE, si applica il contributo in quota fissa del Distributore, riportato in Tabella 7, lettera a)
dell’Allegato C alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015 654/2015/R/eel e s.m.i., che per l’anno 2019 è pari ad Euro 25,15. Il contributo in quota fissa riportato in Tabella 7, lettera a) è ridotto
del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione - nonché al corrispettivo di gestione amministrativa della pratica pari ad Euro 30,00 (IVA, imposte e tasse escluse).
Infine, qualora la situazione di inadempienza dovesse persistere, Audax provvederà a richiedere la cessazione amministrativa del punto di fornitura e contestuale risoluzione del contratto e pertanto il punto di fornitura verrà gestito dai Servizi di Ultima Istanza competenti.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare le Condizioni Generali di Fornitura allegate al contratto.
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