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Agevolazioni fiscali business

Agevolazioni fiscali per l’energia elettrica.

Accisa sul consumo di energia elettrica (ex imposta erariale) e applicazione aliquota IVA.

Esistono due forme di imposizione fiscale applicabili alle forniture di energia elettrica: La prima è l’accisa, come previsto dal D. Lgs. n. 504 del 26/10/1995 (noto come “Testo Unico delle Accise”). Questa viene applicata secondo le aliquote indicate nell’Allegato I del medesimo decreto, sia quando l’energia viene fornita ai consumatori finali, sia quando l’energia elettrica viene prodotta per uso personale. La seconda è l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), come definito dal D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e ss.mm.ii..

Inoltre, ci sono diverse opzioni per ottenere sgravi fiscali:

  • esclusioni o esenzioni dall’applicazione dell’accisa, come previsto dall’Art. 52, commi 2 e 3 del TUA;
  • non applicazione delle accise per i Clienti che sono “Soggetti Obbligati” ai fini fiscali, come previsto dall’Art. 53 del TUA;
  • altre esenzioni dall’accisa, come previsto dall’Art. 17 del TUA;
  • applicazione di un’aliquota IVA ridotta;
  • non imponibilità ai fini dell’aliquota IVA da applicare.

Esclusioni / Esenzioni dal campo di applicazione dell’accisa - art. 52, commi 2 e 3 TUA.

L’articolo 52, comma 2, del Testo Unico delle Accise determina gli usi di energia elettrica che non sono soggetti ad accisa, ovvero che sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In particolare, viene ricompresa nell’ambito di applicazione della disposizione l’energia elettrica:

  • utilizzata principalmente per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e nei processi metallurgici classificati con le lettere DJ 27 della Classificazione Statistica della “nomenclatura generale delle Attività Economiche nelle Comunità europee”, Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO;
  • impiegata nei processi mineralogici classificati con le lettere DI 26 della "Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee", Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO;
  • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

L’articolo 52, comma 3, del Testo Unico delle Accise determina quali sono gli utilizzi di energia elettrica esenti da accisa. In particolare, viene ricompresa nell’ambito di applicazione della disposizione l’energia elettrica:

  • utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
  • utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri;
  • impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.

Non applicazione delle accise per clienti “Soggetti Obbligati” ai fini fiscali - art. 53 TUA.

L’art. 53, comma 1, del Testo Unico delle Accise individua i Soggetti Obbligati, ovvero:

  • i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (indicati come venditori);
  • gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
  • i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW, intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
  • i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico (di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) limitatamente al consumo di detta energia.

Prosegue il comma 2 dell’art. 53 TUA stabilendo chi ha la facoltà di diventarlo. In particolare, possono esserlo:

  • i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
  • i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

Ai soggetti obbligati è rilasciata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, una licenza di esercizio o un’autorizzazione, ove è attributo uno specifico codice ditta alfanumerico di 13 caratteri (prefisso IT00).

La fatturazione di energia elettrica di questi Clienti avviene senza l’applicazione delle accise, in quanto i Clienti dichiarano al proprio fornitore di energia elettrica di provvedere al diretto assolvimento delle accise per l’energia elettrica acquistata.

Altre esenzioni da accisa – art. 17 TUA.

Ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise sono esenti da accisa le forniture di energia elettrica destinate:

  • ad essere fornite nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (quali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite; le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell’Unione europea); alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato NATO, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito beneficiare di questa esenzione);
  • ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (quali: l’Accordo tra l’Italia ed i Paesi del Commonwealth, Legge 2 febbraio 1955, n. 262).

Altre non sottoposizioni ad accisa e ad addizionali regionali – Esportazioni.

Le forniture di gas naturale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 sono considerate cessioni all’esportazione.

Per le forniture dello Stato della Città del Vaticano è necessario prendere opportuni contatti con la Direzione competente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

La Direzione competente del Governatorato, una volta accertato lo status soggettivo privilegiato, rilascerà le opportune certificazioni idonee ad ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali previste.

Applicazione di aliquota IVA ridotta.

L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii, con specificazione dell’aliquota all’art. 16. Allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.

A poter beneficiare dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta sono:

  • le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii. (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
  • le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633, quali soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto richiamato;
  • soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali condomini, caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, o altre strutture comunque dirette ad ospitare la collettività (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E).

Non imponibilità ai fini dell’aliquota IVA da applicare.

A beneficiare della non imponibilità a fini IVA dell’aliquota da applicare essere anzitutto gli Esportatori abituali. Vengono qualificati come “esportatori abituali” gli operatori economici che effettuano operazioni non imponibili per un certo importo. Questo status consente loro di effettuare acquisti e importazioni senza l’applicazione di imposte entro un limite quantitativo (il cosiddetto plafond) nell’anno successivo. Per poter acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA, è necessario che il totale delle operazioni relative a esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrati nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti sia superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. Il plafond mobile è ammesso dopo almeno un anno dall’inizio dell’attività d’impresa.

Per esportazioni e operazioni assimilate si intendono quelle indicate agli artt. 8, co. 1, lett. a) e b) (“Cessioni all’esportazione”), 8-bis (“Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”) e 9 (“Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali”) del D.P.R. n. 633/1972, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all’art. 40, co. 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del D. L. n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n. 427)[1].

Gli Esportatori abituali, per beneficiare della non imponibilità dell’IVA sono tenuti:

  • alla emissione in duplice copia della "dichiarazione d’intento"[2], costituente la comunicazione di voler usufruire della non imponibilità dei propri acquisti, in conformità al modello allegato al D.M. 06/12/1986 (art. 1 co. 1 lett. c) e co. 2, del D. L. 29/12/1983 n. 746);
  • alla numerazione (progressiva per anno solare) e registrazione della dichiarazione entro 15 giorni dalla sua emissione in apposito registro o nel registro IVA vendite/ corrispettivi, di cui agli artt. 23 (registro fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R. n. 633/1972;
  • alla consegna o spedizione di un esemplare della dichiarazione d’intento ai fornitori prima dell’effettuazione dell’operazione agevolata;
  • al controllo che nella fattura d’acquisto siano indicati gli estremi della dichiarazione d’intento come causale della "non imponibilità";
  • alla compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA per la formazione del plafond e del suo utilizzo.

Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d'intento, su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale del 06/12/1986.

In aggiunta agli Esportatori abituali, beneficiano della non imponibilità a fini IVA anche

  • le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari,
  • le Organizzazioni Internazionali,
  • le Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.)
  • le Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Agevolazioni fiscali per il gas naturale.

Accise sul consumo di gas naturale, relative addizionali regionali e applicazione aliquota IVA.

Le forniture di gas naturale destinate alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione sono sottoposte:

  • all'Accisa, in base al D. Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio;
  • alle addizionali regionali all'Accisa (cosiddette A.R.I.S.G.A.M. come istituite da L. 14/06/1990 n. 158 e successivo D. Lgs. 21/12/1990 n. 398), con aliquote differenziate a seconda della Regione ove è assicurata la fornitura;
  • ad un'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'Accisa per le utenze esenti dalle Accise;
  • all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), in base al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (e successive modifiche ed integrazioni).

Riduzioni su aliquote di accisa e sulle addizionali regionali.

La riduzione delle aliquote di accisa e sulle addizionali regionali si applicano a tutti i Clienti che utilizzano il gas naturale per:

  • la combustione in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi[3] e nelle attività artigianali ed agricole;
  • la produzione di energia elettrica, diretta o indiretta, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano le accise sull’energia elettrica;
  • gli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi.

Inoltre, godono di una specifica aliquota di accisa agevolata (ridotta, rispetto all’aliquota per usi civili), rimanendo escluse dal pagamento dell’addizionale regionale (ARISGAM) e da quella sostitutiva le Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti - cosiddetti “usi istituzionali”).

Esclusioni dal campo di applicazione delle accise e delle addizionali regionali.

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 26/2007, che ha apportato modifiche, tra le altre, all’articolo 21 TUA, a partire dal 1° giugno 2007 il gas naturale impiegato nei processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici (classificati sotto le lettere DI 26 e DJ 27 della “Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee”, adottata in Italia dalla “classificazione ATECO”) non è soggetto all’applicazione dell’accisa e delle relative addizionali regionali.

L’art. 22 TUA individua ulteriori forme di impiego del gas naturale non soggette all’applicazione dell’Accisa e delle relative Addizionali Regionali.

Esenzioni, agevolazioni o esclusioni dalle aliquote previste per l’accisa e/o addizionali regionali.

Tutti i clienti titolari di forniture i cui impieghi di gas naturale comportino l’esenzione, l’agevolazione (indicate alla Tabella A del D. Lgs. n. 504/1995) o l’esclusione dall’Accisa, possono usufruire del relativo beneficio presentando la documentazione necessaria debitamente compilata e sottoscritta e di ogni altro allegato previsto dalla normativa, all’indirizzo info@audaxrenewables.it.

Altre esenzioni da accisa – Art. 17 TUA.

Ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise Ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise sono esenti da accisa le forniture di gas naturale destinate:

  • ad essere fornite nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (e.s. l’Organizzazione delle Nazioni Unite; le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell’Unione europea);
  • alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato NATO, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito beneficiare di questa esenzione);
  • ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (e.s. l’Accordo tra l’Italia ed i Paesi del Commonwealth, L., n. 262/1955).

Altre non sottoposizioni ad accisa e ad addizionali regionali – esportazioni.

Le forniture di gas naturale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 sono considerate cessioni all’esportazione.

Per le forniture dello Stato della Città del Vaticano è necessario prendere opportuni contatti con la Direzione competente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

La Direzione competente del Governatorato, una volta accertato lo status soggettivo privilegiato, rilascerà le opportune certificazioni idonee ad ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali previste.

Applicazione di aliquota IVA ridotta.

L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii, con specificazione dell’aliquota all’art. 16. Allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.

A poter beneficiare dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta sono:

  • le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii. (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
  • le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633.

Non imponibilità ai fini dell’aliquota IVA da applicare.

A beneficiare della non imponibilità a fini IVA dell’aliquota da applicare essere anzitutto gli Esportatori abituali. Vengono qualificati come “esportatori abituali” gli operatori economici che effettuano operazioni non imponibili per un certo importo. Questo status consente loro di effettuare acquisti e importazioni senza l’applicazione di imposte entro un limite quantitativo (il cosiddetto plafond) nell’anno successivo. Per poter acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA, è necessario che il totale delle operazioni relative a esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrati nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti sia superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. Il plafond mobile è ammesso dopo almeno un anno dall’inizio dell’attività d’impresa.

Per esportazioni e operazioni assimilate si intendono quelle indicate agli artt. 8, co. 1, lett. a) e b) (“Cessioni all’esportazione”), 8-bis (“Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”) e 9 (“Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali”) del D.P.R. n. 633/1972, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all’art. 40, co. 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del D. L. n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n. 427)[4].

Gli Esportatori abituali, per beneficiare della non imponibilità dell’IVA sono tenuti:

  • alla emissione in duplice copia della "dichiarazione d’intento"[5], costituente la comunicazione di voler usufruire della non imponibilità dei propri acquisti, in conformità al modello allegato al D.M. 06/12/1986 (art. 1 co. 1 lett. c) e co. 2, del D. L. 29/12/1983 n. 746);
  • alla numerazione (progressiva per anno solare) e registrazione della dichiarazione entro 15 giorni dalla sua emissione in apposito registro o nel registro IVA vendite/ corrispettivi, di cui agli artt. 23 (registro fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R. n. 633/1972;
  • alla consegna o spedizione di un esemplare della dichiarazione d’intento ai fornitori prima dell’effettuazione dell’operazione agevolata;
  • al controllo che nella fattura d’acquisto siano indicati gli estremi della dichiarazione d’intento come causale della "non imponibilità";
  • alla compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA per la formazione del plafond e del suo utilizzo.

Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d'intento, su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale del 06/12/1986.

In aggiunta agli Esportatori abituali, beneficiano della non imponibilità a fini IVA anche

  • le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari,
  • le Organizzazioni Internazionali,
  • le Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.) e
  • le Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Dove deve essere inoltrata tutta la documentazione?

Tutta la documentazione necessaria a provare l’appartenenza e/o l’accesso ai benefici sopra citati, tanto per la fornitura di energia elettrica quanto per la fornitura di gas naturale, dovrà essere opportunamente compilata ed inviata in originale, con raccomandata A/R ad Audax Renewables S.r.l. all’indirizzo Corso Enrico Tazzoli n. 235, 00137 Torino (TO), eventualmente anticipandolo a mezzo mail all’indirizzo info@audaxrenewables.it.

Nel caso in cui la documentazione venisse anticipata a mezzo mail è necessario specificare, tanto nell’oggetto quanto nel corpo del testo, ogni informazione utile ad agevolare la corretta gestione della richiesta.

Note

[1] In particolare, si fa riferimento a (i) sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, (ii) Organizzazioni Internazionali, (iii) Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.), (iv) Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

[2] La dichiarazione d'intento deve:

  • essere consegnata o inviata prima dell'effettuazione del primo acquisto in sospensione d'imposta;
  • essere redatta in duplice esemplare;
  • essere numerata progressivamente per ogni anno solare;
  • riportare i dati anagrafici del dichiarante, l'articolo del D.P.R. n. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell'Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio;
  • indicare se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell'anno (es. 3 mesi, 6 mesi o tutto l'anno) ovvero per operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate nell'anno 2005 fino a € 15.000).

L'emissione delle dichiarazioni d'intento comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA.

[3] Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione:

  • nel settore della distribuzione commerciale;
  • nel settore alberghiero;
  • negli esercizi di ristorazione;
  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione, che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
  • nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro;
  • nelle case di cura organizzate e qualificabili come imprese industriali (artt. 2082 e ss. c.c.);
  • nei poliambulatori privati di fisioterapia;
  • negli enti fiera.

[4] In particolare, si fa riferimento a (i) sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, (ii) Organizzazioni Internazionali, (iii) Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.), (iv) Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

[5] La dichiarazione d'intento deve:

  • essere consegnata o inviata prima dell'effettuazione del primo acquisto in sospensione d'imposta;
  • essere redatta in duplice esemplare;
  • essere numerata progressivamente per ogni anno solare;
  • riportare i dati anagrafici del dichiarante, l'articolo del D.P.R. n. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell'Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio;
  • indicare se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell'anno (es. 3 mesi, 6 mesi o tutto l'anno) ovvero per operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate nell'anno 2005 fino a € 15.000).

L'emissione delle dichiarazioni d'intento comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA.

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